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Studio Associato Pedroni

“Patente a punti” per i cantieri temporanei o mobili

CIRCOLARI

1 PREMESSA

L’art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (conv. L. 29.4.2024 n. 56), riscrivendo l’art. 27 del DLgs. 81/2008, ha introdotto a partire dall’1.10.2024 la c.d. “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro.

La patente dovrà essere richiesta all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a:

  • sospensione;
  • revoca;
  • incremento o decurtazione dei crediti.

 

Disposizioni attuative

La misura è stata attuata con il DM 18.9.2024 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20.9.2024 n. 221.

 

Chiarimenti ufficiali

Con la successiva circ. Ispettorato nazionale del lavoro 23.9.2024 n. 4 sono state fornite le prime indicazioni di carattere operativo sul nuovo obbligo.

 

2 Ambito applicativo

Sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

L’obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, ma il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso:

  • per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
  • per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione europea, di un documento ri­conosciuto secondo la legge italiana.

 

2.1 Soggetti esclusi

Sono invece esclusi da tale obbligo:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

 

2.2 Requisiti

Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA);
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 17-bis co. 5 e 6 del DLgs. 241/97 (nei casi previsti);
  • designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti).

 

3 Rilascio della patente

3.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La patente deve essere richiesta all’INL tramite l’apposito portale, attivo dall’1.10.2024.

La domanda può essere presentata:

  • dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo;
  • anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

I soggetti interessati sono tenuti ad informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.

 

3.2 MODALITA' DI RILASCIO DELLA PATENTE

La patente è rilasciata in formato digitale e contiene le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente;
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

 

3.3 Periodo transitorio FINO AL 31.10.2024

In fase di prima applicazione è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa:

  • tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it;
  • utilizzando il modello allegato alla circ. INL 23.9.2024 n. 4.

Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino al 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

Dall’1.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.

 

4 Crediti della patente

La patente parte da 30 crediti base e questi potranno essere incrementati in relazione a diversi fattori (anche successivamente al rilascio).

In particolare è possibile suddividere i crediti in:

  • crediti base;
  • crediti per storicità aziendale (massimo 10 e non cumulabili tra loro);
  • crediti per mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, per un massimo di 20 (in caso di violazioni l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, salvo che il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale; inoltre, in caso di violazioni, l’incremento non si applica per un periodo di 3 anni dalla definitività del provvedimento);
  • crediti ulteriori (fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro).

  

CREDITI DELLA “PATENTE A PUNTI”

Crediti base

Numero

Crediti base attribuiti al momento della domanda

30

Crediti per storicità aziendale

Numero

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 5 a 10 anni

3

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 11 a 15 anni

5

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da 16 a 20 anni

8

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla CCIAA da oltre 20 anni

10

Crediti per mancanza di provvedimenti di decurtazione

Numero

Incremento di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio, sino ad un massimo di 20 crediti, in caso di assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio

1 credito per biennio

Crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute
e sicurezza sul lavoro

Numero

Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA

5

Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del DLgs. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2008 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”

4

Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli artt. 34 co. 2 e 37 co. 2 del DLgs. 81/2008

6, ovvero 8 se
la formazione
coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di
lavoro subordinato

Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza

3

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’INAIL, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro

1

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’INAIL, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro

3

 

CREDITI DELLA “PATENTE A PUNTI”

Crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute
e sicurezza sul lavoro

Numero

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’INAIL, superiori a 50.000,01 euro

6

Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 17 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’art. 29 co. 6 e 6-bis del DLgs. 81/2008

3

Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente

2

Crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

Numero

Imprese che occupano fino a 15 dipendenti

1

Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti

2

Imprese che occupano più di 50 dipendenti

4

Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4.5.2022

2

Possesso della certificazione SOA di classifica I

1

Possesso della certificazione SOA di classifica II

2

Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del DLgs. 10.9.2003 n. 276

2

Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2008, con esito positivo           

2

Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri

2

Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico

2

Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’art. 109 del DLgs. 31.3.2023 n. 36

2

Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell’art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142

2

 

4.1 Decurtazione dei crediti

I crediti della patente possono essere sottratti di un importo in misura variabile in relazione alla fattispecie di violazione che viene commessa e solo alle risultanze dei provvedimenti definitivi, il cui recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL.

 

Fattispecie

Crediti
decurtati

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi

5

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione             

3

Omessi formazione e addestramento           

2

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile

3

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza

3

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

2

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno

2

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi             

2

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi             

2

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

2

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

2

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

1

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’art. 28 del DLgs. 81/2008

3

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

3

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del DLgs. 31.7.2020 n. 101

3

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

2

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi

3

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al DPR 14.9.2011 n. 177 

1

Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. a) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)    

1

Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. b) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)    

2

Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. c) del DL 22.2.2002 n. 12 (conv. L. 23.4.2002 n. 73)    

3

Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3 co. 3-quater del DL 22.2.2002 n.12 (conv. L. 23.4.2002 n.73), in aggiunta alle condotte di cui al precedente co. 3 lett. a), b) e c)

1

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni       

5

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro

8

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro

15

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008            

20

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DLgs. 81/2008            

20

 

Contestazione di più violazioni

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

 

4.2 Importo massimo dei crediti

Il punteggio complessivo della patente non può eccedere i 100 crediti.

 

4.3 Importo minimo dei crediti

Se la patente non è dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

 

4.4 Fusione e trasformazioni societarie

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fu­­­sione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’im­pren­ditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

 

5 Sospensione e revoca della patente

La patente può essere sospesa o revocata.

 

5.1 Sospensione

La patente può essere sospesa per un massimo di 12 mesi in caso di infortuni da cui deriva:

  • la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, al­meno a titolo di colpa grave (la sospensione in questo caso è obbligatoria);
  • l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di es­sere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti almeno a titolo di colpa grave.

Contro il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 14 co. 14 del DLgs. 81/2008.

 

5.2 Revoca

La patente viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

L’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

 

6 Sanzioni

L’impresa o il lavoratore autonomo che opera in cantiere senza la patente (o documento equivalente nei casi previsti) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti è soggetto:

  • a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000,00 euro (non soggetta alla procedura di diffida);
  • all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.


Download:
CIRCOLARE - “Patente a punti” per i cantieri temporanei o mobili.pdf

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